E allora Le chiedo: è necessario introdurre, se non un’apposita fattispecie delittuosa, almeno una tipologia tipica di scomunica? Si può davvero dire che il Codice di Diritto Canonico, il Catechismo della Chiesa cattolica e la sua Dottrina sociale siano lacunosi?
«Se immaginiamo una situazione giuridica tipica, evidentemente, le tre fonti citate non parlano di scomunica ai mafiosi; se guardiamo all’assiologia del buon cristiano, è altrettanto evidente che in essa non possa esservi spazio per partecipare a organizzazioni mafiose. È stato acutamente detto, ancora, che la Chiesa deve avere atteggiamento il più possibile prudente nella comminatoria palese di scomuniche, soprattutto quando c’è l’opportunità concreta che la morale religiosa possa o essere abusata o, all’opposto, favorire percorsi di emenda, ripensamento critico, trasformazione della persona. Nuoce alla mafia più la scomunica ai mafiosi o che essi scelgano un percorso penitenziale che li sciolga dalle associazioni mafiose, perdipiù ad esse nuocendo tramite la desistenza volontaria, la collaborazione di giustizia, la restituzione dei proventi dei reati? Si noti, infine, una caratteristica tipica nella storia normativa della scomunica. Essa ha a lungo avuto una valenza soprattutto intra-confessionale, cioè tutta proiettata alla natura teologica della comunità ecclesiastica – impostazione preservata nel vigente canone 1331, secondo il quale lo scomunicato, tra le altre cose, non celebra e non riceve sacramenti, né ricopre uffici ecclesiastici. Ipotesi di comminatoria più risalenti – profanazione dell’ostia, violenza contro il Papa, consacrazione episcopale senza mandato pontificio – appaiono ormai antistoriche o almeno residuali. Ed è innaturale accostare ad esse circostanze quali l’aborto o l’affiliazione a logge massoniche, anche perché questa problematica entra nel diritto canonico solo nella modernità. Resta peraltro un punto molto importante: il fedele, a seguito del suo percorso espiativo, può richiedere la remissione. Come si misurerebbe de iure l’idoneità del mafioso scomunicato a esercitare tale diritto?». Bella domanda. Senza risposta.